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PRIVACY E FOTOGRAFIA

01/10/2020
Foto PRIVACY E FOTOGRAFIA

Nell’epoca in cui arrivano continui richiami al dettato del GDPR sulla privacy, forse spendere qualche parola per attualizzarlo nella nostra realtà non guasta.

In particolare, andremo a cercare di capire come comportarci quando fotografiamo.

E, si badi bene, dicendo “quando fotografiamo” mi riferisco a tutti coloro che usano qualunque strumento atto alla ripresa, quindi anche il semplice smartphone.

Quanti milioni di scatti vengono fatti ogni giorno in qualunque parte d’Italia?

Non bisogna essere dei fotografi professionisti per essere soggetti alla legge sulla privacy anche in fotografia. Pensiamo, per esempio, a quanto sia insidioso proprio il cellulare nell’acquisizione di foto. Infatti, dà molto meno nell’occhio di una reflex, con il rischio di riprendere soggetti inconsapevoli.

Inoltre, è assai probabile che qualche passante non ci noti mentre lo riprendiamo con il cellulare, mentre faccia caso se noi imbracciamo una macchina fotografica.

In entrambi i casi, comunque, il fotografo che ha immortalato il passante non pensa ai limiti di utilizzo che ha su quella foto.

Il contesto giuridico della privacy in Italia applicato al mondo della fotografia è estremamente delicato e, per certi versi, poco conosciuto.

Ma proprio per questo potrebbero nascere problemi, e non di lieve entità.

Sottolineo ancora, non bisogna essere fotografi professionisti per incappare in conseguenze di natura legale. Ciò che conta è lo scatto, con qualunque mezzo atto alla ripresa, e tutto ciò che ne consegue da questo semplice gesto.

Quindi, che sia un patito di street photography o solo un giovane che riprende i propri amici in un momento goliardico, bisogna chiedersi cosa se ne vuole fare della propria fotografia.

Sembra incredibile, ma se da un lato è vero che in un luogo pubblico possiamo fotografare, in genere senza particolari limitazioni, in realtà il problema emerge soprattutto quando si decide cosa farne del nostro risultato.

 

Elementi da considerare nella fotografia

Sarà quindi importante focalizzare queste fasi:

  1. tutela della modalità di archiviazione;
  2. uso della foto in se stessa.

In altri termini, dobbiamo prestare massima attenzione anche alla modalità di archiviazione delle fotografie. Occorre, infatti, garantire tutela ai nostri scatti, anche se li guardiamo solo noi.

Infatti, altre persone potrebbero avere accesso a questi dati, anche casualmente, e riconoscere persone ritratte involontariamente.

Il metodo di conservazione degli archivi fotografici diventa pertanto fondamentale.

Però, e qui passo al secondo punto, è anche e soprattutto importante l’uso che facciamo delle nostre fotografie.

Da quando le apriamo sul nostro PC/smartphone a quando le stampiamo o le pubblichiamo sui social, entriamo di prepotenza nella sfera individuale della persona ripresa, specie se quest’ultima non ne è consapevole.

 

Sentenze di riferimento

Ce lo ricorda anche una sentenza del Tribunale di Milano, sezione I, del 16.04.2015. In essa si conferma che è vietata qualsiasi diffusione senza il consenso di chi viene ritratto, incluso il caso della fotografia a personaggi noti.

Ancora, la Cassazione Civile, sezione I, del 29.01.2016 n. 1748, approfondisce il caso in cui è necessario avere il consenso dell’interessato per la pubblicazione di foto, ex artt. 96 e 97 L. 633/1941. Unico caso in cui si esclude il consenso, precisa la Cassazione, è quando la pubblicazione risponde ad esigenze di pubblica utilità.

A tal riguardo, però, si noti che la pubblicazione sarà consentita nell’immediatezza dell’evento, a giustificare il diritto di cronaca, che si esaurisce in un breve arco temporale.

 

Valutazioni conclusive

Attenzione, quindi, a come ci comportiamo. Proprio così, perché l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine da parte della persona ripresa dovremmo farcela sottoscrivere sempre.

In realtà, non lo facciamo mai, o quasi mai. Il “quasi” consiste al massimo nello scaricare dalla rete un generico fac-simile di autorizzazione, pensando che vada bene per qualunque situazione.

Per carità, è già un passo avanti rispetto a chi non fa nulla, ma spesso non è sufficiente.

Le situazioni sono diverse di volta in volta e la manleva scaricata dalla rete non è detto che ci aiuti a tutelarci.

Ricordiamo un principio fondamentale: il diritto all’immagine si riduce solo dinanzi al diritto di cronaca, come ci ha insegnato la Cassazione. In tutti gli altri casi è tutelato.

Pertanto, per gli amanti della “street”, ma non solo, ricordo che avere consapevolezza di questo può aiutare, e non poco.

Questo articolo vuole essere solo un’indicazione di massima, solo un momento di riflessione per capire l’importanza delle nostre azioni e le conseguenze che ne derivano.

 

Studio Legale

Avv. Paola CHIAPPINI

Via Mira, 4/10

6129 GENOVA

T.: 010/3624308; 333/8099295

Mail: alba.scozia@gmail.com