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La Direttiva Europea 2019/790 sul diritto d'autore

06/11/2020
Foto La Direttiva Europea 2019/790 sul diritto d'autore

Il diritto d'autore, disciplinato in Italia dalla Legge n. 633/41, da tempo è oggetto di studio e di regolamentazione da parte del legislatore europeo, che per ultimo ha emanato la Direttiva 2019/790. Precedenti interventi sono stati la Direttiva 96/9/CE, seguita da altre cinque, fino alla più recente 2014/26/UE.

 

Aspetti fondamentali della direttiva 2019/790

In un periodo in cui il mercato digitale sta divenendo sempre più importante, si è avvertita la necessità di un intervento a livello europeo per regolamentarne il suo uso. La condivisione di tanti contenuti sui social, per esempio, ha fatto sì che nessuno riesca più a seguire dove finiscono e che uso se ne faccia degli stessi.

Proprio per far fronte a questo problema sempre più dilagante, è entrata in vigore la Direttiva n. 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica le precedenti direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. Sono diversi gli aspetti in essa contenuti e che andremo ad approfondire, in attesa che venga recepita dagli Stati membri entro il 6 giugno 2021, per entrare in vigore al loro interno dal giorno successivo.

La finalità della direttiva è precisata all'art. 1, ed è l'armonizzazione delle regole sul diritto d'autore nel mercato europeo. In particolare, si è prevista una serie di agevolazioni per l'ottenimento di licenze (art. 12) che rendano possibile l'uso di beni soggetti a diritto d'autore da parte degli utilizzatori. Proprio la regolamentazione dell'uso di opere soggette a diritto d'autore potrebbe cambiare le dinamiche delle piattaforme informatiche.

 

Modalità di riconoscimento del diritto d'autore

Innanzitutto, il legislatore vuole riconoscere al titolare del diritto d'autore valenza giuridica ed economica all'utilizzo che altri facciano delle sue opere.

Scendendo più nel particolare, il titolare del diritto d'autore su un'opera ha diritto ad un totale riconoscimento di questa investitura. Cosa vuol dire in poche parole? Innanzitutto, che se si vuole tutelare la propria opera, è auspicabile ufficializzarne la titolarità, sia in maniera espressa sia tacita. Per far questo ci sono vari modi, più o meno giuridicamente forti.

Uno di questi è il deposito presso l'Ufficio OLAF della SIAE, dove per 10 anni vengono conservate le opere. Ma anche semplicemente, inviarsi le foto dalla propria pec sulla stessa certifica una paternità a partire dalla data della consegna.

 

Il progetto Rightcopy

Recentemente è stato avviato un progetto molto interessante, che consente la certificazione delle fotografie che vengono inviate al sito Rightcopy.eu. La procedura è molto semplice: si invia la fotografia al sito e si riceve un certificato che attesta giorno e orario di invio da parte di chi si dichiari autore della stessa. Questa semplice operazione ufficializza la titolarità di una fotografia in capo al soggetto che se ne dichiara titolare.

Ciò significa, da un lato, che da quel momento chiunque altro utilizzi quella fotografia, o deve dimostrare di esserne l'autore o ne sta facendo un uso improprio. Dall'altro, colui che se ne dichiara titolare ha la responsabilità di quanto asserisce, fino a prova di falso.

Una certificazione, quindi, che in prospettiva del prossimo recepimento della direttiva 2019/790 all'interno degli Stati membri, può essere un passaggio necessario.

 

Altri aspetti della direttiva 2019/790

Chiusa questa importante parentesi, ritorniamo al testo della direttiva 2019/790, che ci aiuterà a comprendere l'importanza del riconoscimento del diritto d'autore.

La tutela del titolare del diritto d'autore mira, infatti, a limitare l'uso non autorizzato delle proprie opere, anche da parte delle piattaforme informatiche. In particolare, ci sono social, come Facebook, che nelle condizioni generali di contratto prevedono espressamente l'utilizzo di fotografie, in modalità gratuita, per finalità economiche, senza chiedere il preventivo consenso del titolare.

Sono pochi i fruitori che hanno approfondito questi aspetti, e forse la direttiva consente maggiore chiarezza anche in questo settore. L'autore di un'opera, quindi, che venga utilizzata da una terza persona ha diritto ad una giusta remunerazione, soprattutto quando concede in licenza o trasferisce diritti di utilizzo esclusivo delle sue opere.

Pertanto, l'art. 18 della direttiva prevede che in ogni Stato membro sia garantita una ricompensa adeguata e proporzionata all'autore dell'opera utilizzata.

Scendendo più nel dettaglio, il legislatore riconosce l'obbligo di trasparenza, che si traduce in una comunicazione periodica agli autori circa lo sfruttamento delle opere. Questo perchè riconoscendo all'art. 16 l'obbligo di remunerazione degli autori le cui opere sono utilizzate in rete, si forniscono i dettagli per le opportune verifiche.

Inoltre, in caso di controversia tra autore e utilizzatore delle opere, l'art. 21 prevede che gli Stati membri si dotino di un meccanismo di risoluzione ad hoc.

Unico caso di uso libero delle opere altrui è quando esiste una finalità scientifica, didattica o per la salvaguardia del patrimonio da parte di istituti atti a ciò.

 

Il caso delle pubblicazioni giornalistiche

L'art. 15 della direttiva disciplina, inoltre, i "diritti sulle pubblicazioni", proteggendo in particolare la pubblicazione di carattere giornalistico, in caso di suo utilizzo online.

E' l'ipotesi tipica del coinvolgimento tra le piattaforme informatiche e testate giornalistiche online, cui le prime attingono per gli aggiornamenti sulle notizie.

Il "diritto sulle pubblicazioni", quindi, potrebbe essere esercitato tramite l'introduzione di una "link tax", ovvero un importo che le piattaforme di ricerca dovrebbero pagare alle testate giornalistiche. Uniche eccezioni a questa tassa sarebbe il mero riferimento al link o l'utilizzo di minime parti del testo.

Pur mancando chiarezza sulla terminologia, si ritiene certamente che questa tassa non possa neppure penalizzare l'ottimizzazione SEO, divenuta elemento indispensabile nella rete. Al contrario, è innegabile che le piattaforme di ricerca, per poter condividere online i contenuti, necessitino di apposita autorizzazione da parte dei titolari dei diritti stessi.

 

Criticità della direttiva 2019/790

Non tutto è chiaro del dettato della direttiva in esame, e probabilmente interventi futuri saranno necessari per equilibrare gli adeguamenti.

In particolare, si ritiene necessaria una valutazione delle conseguenze dell'adeguata remunerazione ai titolari del diritto d'autore in capo alle piattaforme di aggregazione dati.

Inoltre, eventuali problematiche sul corretto funzionamento in ambito europeo delle piattaforme potrebbe portare alla sospensione del servizio, in attesa di chiarimenti.

Altra difficoltà ravvisata è la necessità di chiarire il concetto di "adeguata remunerazione" per utilizzi da parte di potenze economiche come Facebook e Google.

Ancora, le piattaforme dovranno dotarsi di sistemi automatizzati per la rimozione di contenuti protetti in caso di utilizzo impropri o non autorizzato. Un ulteriore aggravio che non sappiamo come sarà giudicato dalle stesse.

Insomma, anche se è ancora presto per capire quali e quante saranno le difficoltà della piena attuazione della Direttiva n. 2019/790, sembra chiaro, però, che una forma di tutela sulle proprie opere fotografiche, e non solo, vada messa in atto.

La materia è delicata e richiede opportuno approfondimento, sovente in versione personalizzata. Si consiglia, comunque, di non sottovalutare l'aspetto dell'ufficializzazione del diritto d'autore sulle opere fotografiche che vengono a qualunque titolo utilizzate.

 

Studio Legale

Avv. Paola CHIAPPINI

Via Mira, 4/10

6129 GENOVA

T.: 010/3624308; 333/8099295

Mail: alba.scozia@gmail.com